Codice di condotta deontologica AIML
Codice deontologico AIML

Codice deontologico

Le regole di comportamento delle nostre guide che definiscono l'alto livello di servizio nei confronti degli utenti.

Sommario

Titolo 1. Principi fondamentali

Art. 1

Il socio AIML nell'esercizio della sua professione adempie ad una funzione sociale che concorre al pieno sviluppo della persona umana e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

Il socio AIML è impegnato all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà personale e sociale in tutte le situazioni in cui l’esercizio della professione la conduca a trovarsi.

La professione del socio AIML ha il carattere di funzione sociale nel campo ambientale, educativo, ricreativo, sportivo, attraverso la pratica e l’insegnamento dell’escursionismo secondo quanto previsto dallo statuto associativo.

Art. 2

Il socio AIML deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

Il comportamento del socio AIML deve essere rispettoso dei principi della dignità personale anche al di fuori dell'esercizio dell’attività professionale.

Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio professionale e all’associazione.

Nell’esercizio della professione, il socio AIML usa diligenza, perizia e prudenza nella valutazione delle condizioni ambientali, delle capacità umane, dei mezzi e delle attrezzature.

Art. 3

Il socio AIML deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e mantenerle conformi alle migliori tecnica e didattica.

Art. 4

Durante l'esercizio della professione il socio AIML espone il segno distintivo della sua qualifica professionale e dichiara la propria appartenenza associativa in ogni documento promozionale e distintivo del proprio lavoro.

Art. 5

Il socio AIML osserva i principi della libertà e lealtà della concorrenza.

Titolo 2. Rapporti con i clienti

Art. 6

Il rapporto tra il socio AIML e il cliente deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento dai fondamentali principi di stima e fiducia reciproche, lealtà, chiarezza, correttezza.

Art. 7

Il socio AIML deve ispirare la sua attività alle massime diligenza, cura e perizia, richieste per salvaguardare la sicurezza e l'incolumità del cliente.

Art. 8

Il socio AIML, nell’esercizio della professione, è tenuto a portare con sé il materiale sanitario indispensabile per il primo soccorso, e tecnologico per richiedere aiuto, nei limiti consentiti dalla miglior tecnica applicabile nel frangente.

Il socio AIML è tenuto ad intervenire in caso di infortunio senza pregiudizio per i clienti; in caso di incidente il socio AIML deve informare direttamente o per interposta persona il posto di soccorso più vicino, deve prestare assistenza alle vittime dell’incidente nella misura massima a lui possibile senza pregiudizio per i suoi clienti.

Il socio AIML deve saper valutare la priorità d‘azione tra l’interesse della sicurezza generale del gruppo e quello dei singoli componenti il gruppo stesso: dovendo salvaguardare la sicurezza degli accompagnati e rappresentando spesso l’unico tramite con i soccorsi, non deve mettere in pericolo la propria stessa vita.

Art. 9

Il numero dei clienti che il socio AIML prende sotto la sua cura non deve superare la sua possibilità di sorveglianza, in relazione alla miglior sicurezza che egli possa garantire.

Il socio AIML può accettare solamente incarichi per cui abbia le necessarie competenze professionali, e ha il dovere di rifiutarli, quando non ne disponga.

Art. 10

Il socio AIML ha l’obbligo di informare preventivamente ed in modo chiaro il cliente circa l’onorario e i contenuti tecnici della prestazione professionale; deve informarsi sulle peculiari esperienze del cliente e sulle sue condizioni psicofisiche.

Nel caso in cui l’incarico non sia portato a termine per cause di forza maggiore o per ragioni imputabili al cliente, il socio AIML ha diritto di essere retribuito in proporzione al lavoro svolto.

Art. 11

Costituisce illecito disciplinare l’inadempimento od inesatto adempimento delle prestazioni inerenti l'incarico assunto, quando ciò sia dipeso da colpa grave o dolo.

Titolo 3. Rapporti con l’associazione e i colleghi

Art. 12

L’appartenenza associativa impone a tutti gli iscritti il dovere alla collaborazione e alla realizzazione degli scopi sociali.

I soci a conoscenza di comportamenti di colleghi contrastanti con le presenti norme deontologiche devono segnalarli al Consiglio Direttivo e, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e la documentazione in loro possesso.

Art. 13

Il socio AIML deve mantenere in ogni circostanza nei confronti dei colleghi un atteggiamento di schietta cordialità e lealtà, al fine di conservare ed accrescere il prestigio della figura professionale.

Art. 14

Il socio AIML è tenuto a non porre in essere pratiche commerciali scorrette, nonché a rispettare il principio di libera concorrenza.

Art. 15. È vietato esprimere in qualunque forma ai clienti e di fronte a clienti valutazioni critiche sull’operato, sulle prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.

Titolo 4. Organo Disciplinare

Art 16

Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal presente codice sono sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Quando è presentato un esposto o una denuncia, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio direttivo deve darne notizia all'iscritto per posta raccomandata o pec, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di trenta giorni.

L’incolpato può chiedere di essere audito ed ha il diritto di farsi assistere da un altro socio o da un avvocato.

Il consiglio direttivo si attiva ad indagare in merito. Il consiglio direttivo non dà corso ad accertamenti su segnalazioni pervenute anonime avvisandone tempestivamente l’interessato.

Art. 18

La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è in ogni caso acquisita, qualunque ne sia la fonte. È sempre iscritta, anche d’ufficio, notizia di illecito disciplinare quando nei confronti di un iscritto:

  1. è esercitata l'azione penale;
  2. è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
  3. sono effettuati perquisizioni o sequestri;
  4. sono emesse sentenze che definiscono un giudizio penale di qualsiasi grado.

Art. 19

Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati, il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare» o l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. Può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
  2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
  3. Sospensione dall'esercizio della professione fino a cinque anni. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi e quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
  4. Radiazione, per la quale non è prevista possibilità di reintegro. Consiste nell'esclusione definitiva dall’Associazione. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell’Associazione.

Art. 20

La sanzione disciplinare di cui ai punti a., b., c., d. dell’articolo precedente, è pronunciata con decisione motivata dal Consiglio Direttivo previa audizione dell’incolpato, secondo i termini e le modalità previste dallo Statuto, da comunicarsi con raccomandata o PEC ed hanno effetto con il ricevimento della stessa.

Per le sole sanzioni sub a., b., c., e sussistendo necessità di urgenza, in via cautelativa, la stessa sanzione può essere comminata dal Presidente dell’Associazione con l’obbligo, per quest’ultimo, di sottoporre la sanzione comminata alla ratifica del primo Consiglio Direttivo utile, entro e non oltre i 15 gg dall’irrogazione della sanzione.

Il Socio soggetto a sanzione disciplinare ha facoltà di ricorrere all’Autorità giudiziaria competente entro e non oltre 6 mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la sanzione oggetto dell’impugnazione.

Art. 21

Foro competente per qualsiasi controversia tra i Soci e l’Associazione sarà il Tribunale di Milano

Arluno, 6 aprile 2023