Associazione Italiana Mountain Leader
  • Home
  • Chi siamo
  • Perchè la formazione UIMLA
  • UIMLA
  • Chi è un IML
  • News
  • Contatti
  • Formazione
  • Tesseramento 2021
  • Photogallery
  • Area riservata
  • Privacy
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA MOUNTAIN LEADER
 

ARTICOLO 1
Denominazione, inquadramento e forma giuridica 


1.1  Il presente Statuto, contenente le modifiche apportate al precedente Statuto del 26 febbraio 2011, che a sua volta modificava lo statuto del 08 ottobre 2009 registrato all’Agenzia delle Entrate DESIO 1 il 15-1-2009 al n° 3870 di Protocollo Generale e al n° 3 di Protocollo Particolare allegato sotto la voce “A” all’Atto di Delibera e Costituzione dell'Associazione Italiana Mountain Leader del 08 ottobre 2009 di seguito denominata AIML e del quale formava parte integrante e sostanziale, si sostituisce al predetto, formando ora esso stesso parte integrante e sostanziale del suddetto Atto costitutivo per disciplinare l’inquadramento, l’organizzazione, lo scopo associativo e l’attività dell'Associazione medesima.
 
1.2  L'AIML non ha fini di lucro ed è pertanto inquadrata, dal punto di vista giuridico, tra gli Enti non commerciali di cui all’art. 12 del Codice Civile Italiano.
 
1.3  La durata dell’AIML sarà illimitata ed avrà luogo a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Delibera e di Costituzione dell'Associazione medesima di cui il presente Statuto forma parte integrante e sostanziale.  
 
ARTICOLO 2
Obiettivi e scopo associativo 


2.1  L’AIML ha lo scopo di promuovere e sviluppare la figura professionale  riconosciuta in ambito internazionale dalla UIMLA ( Union of International Mountain Leader Associations) col nome di  “Mountain Leader” e formata secondo le linee guida della Piattaforma di Chamonix sottoscritta nel 1992, cui in Italia si è aderito adottando, per gli Accompagnatori di media Montagna e per le Guide Vulcanologiche, un’apposita piattaforma nazionale di formazione ratificata dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine il 15 ottobre 2004.
 
2.2  Alla figura professionale di Mountain Leader sono direttamente riferibili, ai sensi della Legge Quadro Italiana n. 6 del 2 gennaio 1989, le denominazioni di Accompagnatore di Media Montagna, Guida Vulcanologica e Guida Alpina. Sono altresì riconducibili alla predetta figura professionale, anche se non direttamente riferite alla succitata Legge Quadro ma, in quanto provenienti da analogo percorso formativo avvenuto negli ambiti dei loro rispettivi Collegi, le seguenti figure:
 
a - quella prevista nella Legislazione Locale della Provincia Autonoma di Trento, con la denominazione di “Accompagnatore del Territorio”, in quanto figura prevista nel Regolamento del Collegio Provinciale delle Guide Alpine Trentine ed inserita in apposito Elenco Speciale.
 
b - quella prevista nella Legislazione Locale della Regione Valle D’Aosta, con la denominazione di “Guida Escursionistica Naturalistica”, nata in seno al Collegio delle Guide alpine della Valle D’Aosta che per primo, cronologicamente, ha aderito alla Piattaforma di Chamonix, figura successivamente resasi autonoma dal Collegio d’origine, in virtù della Legge Regionale medesima .
 
c - quelle previste dalle Leggi Regionali che riconoscano e disciplinino l’attività di figure affini a quelle di cui ai precedenti capoversi a) e b) ed il cui avvenuto percorso formativo, normato dalle suddette Leggi, sia ufficialmente documentabile.
 
2.3  Nel perseguimento dello scopo associativo, l’AIML s'impegna a svolgere i seguenti ruoli:
- rappresentare i propri Soci, presso gli interlocutori e nei contesti necessari al suo riconoscimento in seno alla UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations) con sede presso la Maison des Parcs et de la Montagne 256 rue de la République F-73000 CHAMBERY ( FRANCE)
- attivarsi, al fine di far conoscere l’attività di Mountain Leader  in tutti i contesti pubblici e privati.
- contribuire al mantenimento di una elevata qualità professionale ed alla sua costante tutela, in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali, con particolare attenzione alla necessità di recepimento degli indirizzi comunitari U.E.
- individuare obiettivi comuni che assicurino una crescita professionale e di mercato e perseguirne il raggiungimento, anche attraverso possibili integrazioni al percorso formativo  previsto  dalle  disposizioni  vigenti  in materia.
- prevedere, disciplinare ed attuare percorsi formativi funzionali alla formazione eventualmente necessaria ad integrare i differenti standard delle figure professionali di cui al precedente art. 2.2, al fine di uniformarli alle linee guida della Piattaforma di Chamonix e permettere a tutti i soci AIML che lo vogliano di acquisire il riconoscimento UIMLA.
- prevedere, disciplinare ed attuare corsi di aggiornamento professionale per i propri iscritti.
- incoraggiare e promuovere i legami di solidarietà tra le figure professionali equipollenti a livello internazionale, aderenti alla UIMLA, e favorirne scambi di iniziative.
 
ARTICOLO 3
Requisiti, diritti e doveri dei soci 


3.1  Possono essere Soci dell'AIML esclusivamente i professionisti che risultino iscritti agli Albi o agli Elenchi Speciali dei Collegi Regionali o Provinciali delle Guide Alpine di appartenenza, nonché quelle figure professionali di cui ai capoversi a) b) c) del precedente art. 2.2 che abbiano aderito, come Soci fondatori o con propria successiva adesione all'AIML medesima e che risultino in regola col versamento delle quote sociali fissate annualmente dal Consiglio Direttivo dell’AIML stessa. Possono inoltre essere soci di AIML tutti coloro che, pur essendo cittadini di stati diversi dall'Italia, hanno effettuato la formazione prevista da UIMLA e sono in possesso di tessera UIMLA rilasciata da associazione di paese diverso dall'Italia.  Per questi ultimi sarà necessario restituire la tessera rilasciata dall'associazione di provenienza che verrà sostituita con quella rilasciata da AIML, inoltre, in riferimento alla partecipazione alla vita sociale, si specifica che potranno partecipare alle assemblee, ma avranno diritto di voto attivo e passivo solo quando trascorsi tre anni consecutivi dall'iscrizione ad AIML stessa.
 
Non è prevista alcuna differenza tra Soci fondatori e tutti gli altri Soci.
 
3.2  Tutti i Soci dispongono del diritto di voto alle Assemblee Generali, annuali o straordinarie e sono eleggibili a cariche sociali. Essi sono tenuti al puntuale versamento delle quote associative ed rigoroso rispetto delle disposizioni tutte contenute nel presente Statuto.
 
3.3  L’Associazione prevede altresì la figura di Socio Onorario: sono Soci Onorari le persone fisiche eventualmente individuate, per particolari meriti, dal Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota annuale, possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto e non possono essere eletti a cariche sociali.
 
3.4  I Soci possono, a loro discrezione, beneficiare di polizze assicurative collettive nonché di convenzioni eventualmente stipulate dall’AIML nell’interesse dei propri iscritti.
 
ARTICOLO 4
Modalità di iscrizione e rinnovo dell'iscrizione  
            

4.1  L'iscrizione all'AIML è libera, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.1.  Essa avviene, per i Soci fondatori, mediante la sottoscrizione dell'Atto di Delibera e Costituzione dell'Associazione medesima e, per ogni altro Socio, mediante propria formale richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo in carica che ne valuterà l’idoneità alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Detta istanza deve contenere, oltre agli estremi anagrafici del richiedente, anche la sua incondizionata accettazione di quanto stabilito dall'Atto di Delibera e Costituzione dell’AIML nonché dal presente Statuto che, allegato al medesimo, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Alla richiesta dovranno essere altresì allegate fotocopie dei seguenti documenti del richiedente:
- documento d’identità personale in corso di validità
- tesserino del Codice Fiscale
- tessera d’iscrizione all’Elenco Speciale o all’Albo di appartenenza, completa di bollino di validità  per l’anno in corso o, per le figure di cui al capoverso c) dell’art. 2.2, l’attestazione di appartenenza a categorie professionali previste ai sensi di  Leggi Regionali e rilasciata dalla Regione o dalla Provincia ove abbiano conseguito i loro rispettivi titoli.
 - estremi di avvenuto versamento, mediante bonifico bancario in Conto Corrente, della quota associativa fissata per l’anno in corso.
- estremi della polizza di assicurazione RC professionale obbligatoria.
La mancanza di anche uno solo di detti requisiti impedirà l’iscrizione all’AIML.
 
4.2  Il rinnovo dell'iscrizione annuale avviene tramite il versamento della quota associativa da versare entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello dell’iscrizione. Al socio è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione alla segreteria di eventuali variazioni anagrafiche.
 
ARTICOLO 5
Modalità di dimissione


5.1  Ogni Socio può rassegnare in qualunque momento le proprie dimissioni dall’AIML, in forma scritta ed indirizzate al Consiglio Direttivo.
 
5.2  L’atto di dimissione non comporterà la restituzione della quota associativa versata dal Socio dimissionario, né di parte di essa, qualunque sia la data della lettera di dimissione. Non  spetteranno altresì, al Socio dimissionario, rimborsi od indennizzi di alcun genere derivanti da qualsivoglia pretesa di risarcimento, avanzata da parte del medesimo, in relazione ad impegni, incarichi o prestazioni di qualsiasi genere svolti in qualunque tempo a favore o per conto dell’AIML.
 
5.3  L’atto di dimissione di un socio dall'AIML comporterà automaticamente, per il Socio medesimo, la perdita di ogni relativo diritto.
 
ARTICOLO 6
Aspetti disciplinari e controversie 


6.1  Fatto salvo il caso di insolvenza relativo all'obbligo di puntuale versamento delle quote associative che escluderebbe di fatto il Socio dall'appartenere alla AIML e di conseguenza alla UIMLA, sono esclusi provvedimenti disciplinari relativi alla condotta professionale dei Soci in quanto già contemplati ed attribuiti all’applicazione dei Regolamenti dei Collegi Regionali e Provinciali di appartenenza dei Soci medesimi. Tali provvedimenti, così come ogni eventuale azione relativa all'osservanza dei Regolamenti adottati dai suddetti Collegi, vengono in questo Statuto semplicemente recepiti nelle loro rispettive specificità. Nell’ambito della vita sociale dell’AIML, l’osservanza del presente Statuto dovrà rappresentare un forte ed irrinunciabile punto di riferimento morale e civile per ogni Socio. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare, a suo insindacabile giudizio e senza rimborso alcuno, l’esclusione di Soci che, per gravi inosservanze o comportamenti, ledano l'immagine dell’AIML.  Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestate per iscritto le ragioni, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.
 
6.2  Per tutto quanto non precisato al precedente punto del presente articolo, si fa esplicito riferimento alla legislazione, nonché alle disposizioni in materia civile e penale in vigore nello Stato Italiano, riconoscendo sin d’ora che per qualunque controversia in merito all'applicazione del presente Statuto, sarà ritenuto competente, in via esclusiva, il Foro di appartenenza della sede dell'AIML.    
 
ARTICOLO 7
Risorse economiche e patrimonio 


7.1  Il fondo comune dell'AIML è costituito dal patrimonio dei beni mobili e strumentali, dalla disponibilità di risorse economiche derivante dal conferimento delle quote sociali, da sovvenzioni, contributi, e dagli eventuali avanzi di gestione.
 
In particolare, le risorse economiche dell’Associazione si individuano in:
a) quote associative e contributi dei Soci;
b) contributi di terzi, di Enti pubblici e Privati e di Organismi Internazionali
c) entrate da iniziative promozionali e di raccolta di fondi in favore dell’Associazione.
 
7.2  L’utilizzo delle risorse economiche verrà impiegato esclusivamente per il perseguimento del fine associativo. Tutti gli eventuali beni con esse acquistati vanno a costituire patrimonio del fondo comune dell’Associazione. I Soci non possono in qualunque tempo chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso. Tale fondo è indisponibile per ciascuno dei Soci medesimi, in quanto precostituito allo scopo di tutelare i terzi per le obbligazioni assunte dall’AIML nei loro confronti. Sono pertanto escluse ridistribuzioni di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante tutta la vita dell’AIML.
 
7.3  Il patrimonio dell’AIML è composto esclusivamente dai beni mobili e strumentali eventualmente conferiti od acquistati per essere utilizzati per necessità associative e conservati presso la sede dell’AIML stessa. 
 
7.4  Come espressamente stabilito al precedente articolo 5.2 la quota annuale dei Soci dimissionari resta dovuta per l'esercizio in corso.
 
7.5  Rendiconto annuale economico e finanziario
Al termine di ogni anno solare dovrà essere predisposto un rendiconto economico e finanziario attestante la situazione delle entrate e delle spese. Esso deve essere approvato nella sede prevista dall'art. 8.2 entro il 30 aprile successivo a quello solare cui esso si riferisce. 
 
ARTICOLO 8
Organizzazione, Assemblea Generale e Consiglio Direttivo 


8.1  Sono organi dell’AIML:
- l’Assemblea generale: composta da tutti i Soci in regola con l’iscrizione all’AIML
- il Consiglio Direttivo: composto dal Presidente, il Segretario-Tesoriere e i Consiglieri.
- la Commissione Tecnica, che sarà nominata, in fase istitutiva, dal Consiglio Direttivo e composta esclusivamente da soci AIML con riconoscimento UIMLA di comprovata competenza ed esperienza nell’ambito della formazione. Essa provvederà in tempi stretti alla stesura di un proprio Regolamento che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo e resterà operante sino a quando la Commissione stessa non riterrà di apportarvi modifiche, aggiornamenti od integrazioni, le quali tutte, per divenire operative, dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo in carica. Il suddetto Regolamento dovrà prevedere, in primo luogo, l’introduzione della figura di “Socio Istruttore” che sarà riservata, in sede di prima istituzione, ai soli soci componenti la Commissione Tecnica stessa e, successivamente, a soci motivati ed interessati i quali, attraverso apposite verifiche attitudinali e curriculari ed esclusivi corsi di formazione che verranno a tale scopo previsti e disciplinati dal Regolamento medesimo, ne potranno entrare a far parte nelle entità numeriche che la Commissione Tecnica in carica riterrà eventualmente necessarie ed opportune.
 
La Commissione Tecnica verrà successivamente eletta esclusivamente dai Soci Istruttori contestualmente al rinnovo di ogni Consiglio Direttivo.
 
La Commissione Tecnica sarà rappresentata da un proprio Presidente che dovrà essere nominato tra i componenti della stessa. Il presidente della Commissione Tecnica parteciperà, con diritto di voto, alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma non potrà accedere ad altre cariche elettive nell’ambito dell’AIML. Sarà facoltà della Commissione Tecnica avvalersi, per le docenze e per le valutazioni relative ai percorsi di formazione nonché  per gli aggiornamenti, di figure professionali anche esterne ai soci AIML, purché regolarmente abilitate . Tale facoltà sarà di volta in volta subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo soltanto per quanto riguarda gli aspetti economici; pertanto la liquidazione di competenze da parte del Segretario Tesoriere potrà avvenire solamente se ogni singolo incarico o spesa inerente siano stati preventivamente autorizzati con delibera di Consiglio Direttivo. 
 
8.2  L’Assemblea Generale
- L’Assemblea generale ordinaria dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente da effettuarsi, per posta elettronica, con almeno quindici giorni di anticipo,  entro il secondo mese  di ogni anno solare . Il Consiglio Direttivo può tuttavia deliberare, per comprovati motivi, l’indizione di Assemblee generali straordinarie le cui convocazioni dovranno avvenire con le medesime modalità di cui sopra.
- L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente in carica il quale, allorché vi sia svolgimento di nuove elezioni, designa due scrutatori scelti tra i Soci presenti all’Assemblea.
- L’Assemblea generale, convocata come sopra stabilito, può deliberare validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti. I Soci presenti con diritto di voto, possono  votare in rappresentanza di non più di due Soci aventi diritto al voto, purché si presentino all’Assemblea preventivamente muniti di apposite deleghe datate e sottoscritte da questi ultimi.
- Sarà altresì consentito il voto elettronico, con modalità tali da garantire la piena autonomia e segretezza del voto.
- Solo i punti previsti all'ordine del giorno su proposta del Consiglio Direttivo e comunicati nella lettera di convocazione possono essere oggetto di valida delibera.
 
I punti che devono necessariamente essere presenti nell’ordine del giorno dell’assemblea generale ordinaria sono comunque i seguenti:
- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
- Relazione del Presidente
- Rendiconto economico e finanziario del Segretario
- Varie ed eventuali
 
Gli argomenti discussi in Assemblea Generale nell’ambito della voce “Varie ed eventuali” non sono oggetto di delibera ma  possono essere in ogni caso posti all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale successiva.
 
- Le decisioni dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
- Le decisioni nell’Assemblea generale ordinaria o straordinaria si effettuano con voto palese mentre quelle relative all’elezione dei nuovi Consigli Direttivi si effettuano con voto segreto
 
8.3  Il Consiglio Direttivo e sede dell'Associazione
- Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Membri eletti tra i Soci dall’Assemblea Generale Ordinaria alla scadenza di ogni mandato e resta in carica  per quattro anni.  Tutti i suoi Membri sono rieleggibili.
- Ogni nuovo Consiglio Direttivo, appena insediato, elegge con voto palese il Presidente il quale nomina personalmente il Segretario.
- Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo dovesse dimettersi nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo potrà continuare a svolgere le sue funzioni con i consiglieri rimasti in carica. Se si dovesse dimettere il presidente i
consiglieri dovranno eleggere un nuovo presidente tra i membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica. Alla prima Assemblea Generale Ordinaria raggiungibile si dovrà procedere all'elezione dei consiglieri dimessi, che resteranno in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo che andranno a integrare.
- La rappresentanza legale dell’AIML di fronte a terzi ed in giudizio, nonché per quanto riguarda ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione,  spetta al Presidente in carica, il quale ne sarà responsabile ai sensi dell’Art. 38 del Codice Civile Italiano.
- Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, provvederà alla registrazione del presente Statuto.
 
8.4  La sede dell'Associazione, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, si intende stabilita presso il domicilio del Presidente.
 
8.5  La registrazione del presente Statuto, le cui spese saranno a carico dell’Associazione, dovrà avvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del medesimo come previsto dalle disposizioni di Legge vigente in materia.
 
8.6  Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente ogni qualvolta ciò si renda necessario per il corretto svolgimento del proprio mandato.
 
8.7  Il Segretario viene nominato personalmente dal Presidente eletto, tra i membri del Consiglio Direttivo e contestualmente all'insediamento di ogni Consiglio Direttivo. Il suo compito consiste nel verbalizzare ogni delibera di Consiglio e di Assemblea Generale, nel tenere la cassa e la contabilità dell’AIML e nel conservare tutti i documenti nonché il fondo comune dell'AIML medesima. il Segretario assicura altresì la correttezza legale, procedurale ed amministrativa di tutte le operazioni che impegnano l’AIML verso l’esterno e provvede inoltre all’approntamento del Rendiconto Annuale Economico e Finanziario entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente.
 
ARTICOLO 9
Revisione dello Statuto 


9.1  La revisione del presente Statuto può essere posta all’ordine del giorno ed approvata, a maggioranza e con voto palese, soltanto in sede di Assemblea Generale ordinaria o straordinaria.
 
ARTICOLO 10
Scioglimento dell'Associazione 


10.1  L'eventuale scioglimento dell’AIML può essere deciso esclusivamente in un’Assemblea Generale appositamente convocata. Per essere valida, questa decisone deve comprendere anche precisa delibera dell’Assemblea stessa in merito alla destinazione dell'eventuale saldo in cassa, nel rispetto di quanto stabilito al precedenti artt. 5.2 e 7.2 del presente Statuto e deve essere espressa con  la maggioranza dei 2/3 sui voti complessivi. 
 
10.2  In caso di deliberato scioglimento, il Consiglio Direttivo uscente esaurisce il proprio mandato disponendo per la chiusura di ogni operazione contabile, compresa la liquidazione dei beni a patrimonio e destinando ogni risorsa presente a saldo di cassa in conformità a quanto deliberato in merito dall'Assemblea Generale.
 
- Il Segretario procederà quindi all’estinzione del Conto Corrente Bancario e stenderà un dettagliato rapporto finale sulle operazioni svolte a seguito delibera di scioglimento.
 
- Tutta la documentazione relativa alla vita della cessata Associazione verrà conservata dal Segretario per il numero di anni eventualmente previsti dalle disposizioni di Legge in vigore. 
 
ARTICOLO 11
Disposizioni finali 


11.1  Il presente Statuto, contenente le modifiche apportate al precedente Statuto del 26 febbraio 2011, che a sua volta modificava lo statuto del 08 ottobre 2009 registrato all’Agenzia delle Entrate DESIO 1 il 15-1-2009 al n° 3870 di Protocollo Generale e al n° 3 di Protocollo Particolare, resta composto da undici articoli stesi in otto facciate dattiloscritte. Esso viene pertanto letto, approvato e sottoscritto dai Soci presenti in Assemblea e formerà parte integrante e sostanziale dell’Atto Costitutivo dell’AIML in luogo del precedente Statuto stesso.
 
Milano 16 dicembre 2017

​
2009.10.08_aiml_attocostitutivo.pdf
 

Associazione Italiana Mountain Leader
Piazza del Popolo, 2/A
20010 Arluno (MI)
CF 92041580157